La Cassazione ha stabilito che la tassa dei rifiuti è di fatto una tassa e non una tariffa;di conseguenza hanno applicato l'iva su un importo dove non doveva essere applicata in quanto appunto "tassa".
Pertanto tutti gli utenti hanno diritto al rimborso del 10% dei 10 anni retroattivi, inoltre controllando sul sito "federconsumatori" si evince che chi richiede il rimborso (che come al solito arriverà, lentamente ma arriverà) bloccherà di fatto l'iva sulle prossime fatture. Chi non lo fa si troverà a continuare a pagare tutto come prima perché, come capita solo in Italia, gente come anziani o fasce inferiori che non sanno i loro diritti non ne usufruiscono "in automatico", ma solo se se ne accorgono e fanno richiesta.
_____________________________________Allegato____________________________________
Spett.le
...............
Via .............,
00000 ...................... (...)
Raccomandata A/R
…….., li .......... 2010
Oggetto: richiesta di rimborso dell’IVA relativa al pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale/ Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.
Il/la sottoscritto/a ............................................., nato/a a .................................................. il ../../...., C.F.: ............................................... e residente in .................................., Via ........................... numero ... CAP ........., in qualità di : proprietario/a-affittuario/a dell’immobile sito in .................., Via ................. n. ..., iscritto al Catasto del Comune di .........................., Sezione ...., Foglio ...., Pratica ..................;
PREMESSO CHE
ha regolarmente corrisposto per i/il suddetti/o immobili/e la TARSU /TIA comprensiva di Iva al 10%, come da fatture allegate alla presente.
Con la Sentenza numero 238/2009 la Corte Costituzionale nel rilevare la natura tributaria di TARSU e TIA, in particolare: “7.2.3.6. – […] Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti […]. Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall'assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità» ha di fatto inequivocabilmente escluso l’imponibilità ai fini IVA di codesta Tassa o Tariffa.
Ne consegue che l’Iva addebitata al sottoscritto e documentata dalle fatture in allegato risulta indebitamente corrisposta quindi
CHIEDE
1.Il rimborso di quanto versato e non dovuto come da tabella riepilogativa allegata, con riferimento agli ultimi dieci anni, oltre agli interessi legali decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti;
2.l'immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta voce nonché la comunicazione alla società di riscossione ai fini dell'eventuale sgravio.
Si rimane in attesa di un Vostro riscontro, entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della
presente, con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il sottoscritto si vedrà costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
La presente vale ad ogni effetto di legge quale formale diffida e messa in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione.
In fede,
Riepilogo Fatture:
Anno
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Fattura n.
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Importo totale fattura
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IVA versata
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Totale IVA versata
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- copia fattura n. del ../../........;
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